Ordinanza n.50 del 1984

 

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ORDINANZA N. 50

 

ANNO 1984

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

 

Prof. Leopoldo ELIA, Presidente

 

Prof. Antonino DE STEFANO

 

Prof. Guglielmo ROEHRSSEN

 

Avv. Oronzo REALE

 

Dott. Brunetto BUCCIARELLI DUCCI

 

Avv. Alberto MALAGUGINI

 

Prof. Livio PALADIN

 

Dott. Arnaldo MACCARONE

 

Prof. Virgilio ANDRIOLI

 

Prof. Giuseppe FERRARI

 

Dott. Francesco SAJA

 

Prof. Giovanni CONSO

 

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI,Giudici,

 

ha pronunciato la seguente

 

 

ORDINANZA

 

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824 (Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati), promossi con dieci ordinanze emesse il 23 settembre ed il 30 novembre 1982 dal Pretore di Bologna, il 10 dicembre 1982 dal Pretore di Lecce, il 19 gennaio 1983 dal tribunale di Torino, il 10 febbraio 1983 dal Pretore di Roma, il 9 marzo 1983 dal Pretore di Macerata (n. 2), il 2 marzo 1983 dal Pretore di Roma, il 10 marzo 1983 dal Pretore di Lecce e il 10 gennaio 1983 dal Pretore di Roma, iscritte rispettivamente al n. 773 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 102, 111, 184, 317, 338, 339, 377, 378 e 463 del registro ordinanze 1983 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ai nn. 88, 184, 225, 239, 246, 253 e 267 dell'anno 1983.

 

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

 

Ritenuto che il Pretore di Bologna, il Pretore di Lecce, il Pretore di Roma e il Pretore di Macerata, con le ordinanze indicate in epigrafe, hanno sollevato - in riferimento al quarto comma dell'art. 81 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare i conseguenti oneri: argomentando che la norma impugnata - a seguito della sentenza n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico" - verrebbe a far gravare sui soli enti previdenziali, anche essi compresi nella "finanza pubblica allargata", l'onere già imposto agli enti datori di lavoro; e che nei giudizi relativi alle ordinanze dei Pretori di Bologna e Lecce ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della sollevata questione;

 

ritenuto, d'altronde, che il tribunale di Torino, con ordinanza emessa il 19 gennaio 1983, ha anch'esso impugnato l'art. 6 della citata legge n. 824: muovendo però dalla diversa esegesi che postula l'ammissibilità della successiva rivalsa dell'INADEL nei confronti dell'IPAB (nella specie) datrice di lavoro e ritenendo, in tale prospettiva, violati gli artt. 2, 3, 5 e 117 Cost., sul rilievo che " la detta normativa statuale tocca la materia della beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria ed ospedaliera, di competenza regionale, incidendo sensibilmente sulle spese degli enti interessati e quindi sulla loro capacità operativa, senza alcuna considerazione per le autonomie locali e degli enti pubblici minori, determinando in tal modo un appiattimento tra situazioni differenziate che contrasta col principio di uguaglianza ed intralciando il perseguimento degli scopi solidaristici che ciascuna IPAB si propone";

 

che nel giudizio relativo a detta ultima ordinanza non vi é stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato che i dieci giudizi, di cui alle ordinanze in epigrafe, vanno riuniti in quanto sollevano identiche o connesse questioni di legittimità costituzionale;

 

che, per altro, nel corso dei giudizi stessi, é entrato in vigore l'art. 30 bis del decreto - legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi "; e che di conseguenza, in relazione ad entrambe le prospettate esegesi della norma impugnata, va comunque disposta la restituzione degli atti ai giudici a quibus, affinché rivalutino la rilevanza delle proposte questioni.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, Lecce, Roma e Macerata, e al Tribunale di Torino.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 febbraio 1984.

 

 

Leopoldo ELIA - Antonino DE STEFANO - Guglielmo ROEHRSSEN - Oronzo REALE - Brunetto BUCCIARELLI DUCCI - Alberto MALAGUGINI - Livio PALADIN - Arnaldo MACCARONE  -Virgilio ANDRIOLI - Giuseppe FERRARI - Francesco SAJA  -Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1984.